Art. 28.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

      1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti.

      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini.
      3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati.

 

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      4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato e per l'aggiornamento professionale.